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Intervista a Patrizio Visco e Stefano Galli

Patrizio Visco e Stefano Galli
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Diritti d'autore, proprietà intellettuale, musica, cultura, arte. Parole importanti, parole che hanno un peso e che devono essere tutelate. Per districarsi nel delicato campo del diritto dello spettacolo abbiamo approfittato della disponibilità di due professionisti del settore e intervistato gli autori di un saggio dedicato interamente a questo interessante argomento.

Quando e come nasce l’idea di scrivere un libro proprio su un argomento delicato come il copyright in campo musicale?
L’argomento è usualmente considerato dalla gente comune e dai consumatori molto “divertente”, invece può esserlo oppure no, a seconda dell’ambito o del frangente in cui si opera, come accade per tutte le materie regolate dal diritto. Innanzitutto la musica viene sempre considerata “puro divertimento” (entertainment appunto), mentre la sua disciplina è molto complessa, come pure la gestione degli affari connessi (il cosiddetto show business). Nel caso specifico, esisteva un libro precedente, giunto alla terza edizione (1992, 1995 e 1998) intitolato L’avvocato e la musica (a firma Giorgio Campiglio e Patrizio Visco) di cui si pensava di procedere ad una revisione a sei mani. La revisione è divenuta con il tempo ben di più, cambiando uno dei due coautori, e alla fine si è trattato di riscrittura ed ampliamento, di un altro libro, nuovo e caratterizzato da un approccio sicuramente più bilanciato fra la trattazione generale e l’esposizione, nei termini più congeniali per l’avvocato, il pratico od il professionista del settore che deve addentrarsi nel campo specialistico.

 

In un mondo dominato da Internet il vostro lavoro è più semplice o più difficile?
Internet (meglio sarebbe dire la Rete) è - e dovrebbe essere vissuto - soprattutto come una (nuova) tecnologia. Quindi un medium avanzato che moltiplica le modalità di diffusione e divulgazione delle opere dell’ingegno in generale così come incrementa decidsamente e velocizza la circolazione dei loro prodotti (si pensi alle registrazioni audio o alle registrazioni video) che si concretizza in una sorta di “Futurismo Cibernetico”. Di conseguenza, sono aumentati sia le opportunità di sfruttamento sia i casi di violazione dei diritti, ambiti che purtroppo vanno di pari passo e sarebbe davvero lungo da spiegare come nuova fenomenologia, estesa non soltanto alla fruizione musicale o cinematografica, che sono appunto gli ambiti flagellati dal dowload selvaggio ed indiscriminato. Gli errori storici sono stati davvero tanto, a partire dal consolidamento e poi dalla aggressione (motivata, ma non razionalizzata) a Napster sino ad oggi. Tuttavia non bisogna farsi cogliere da facili entusiasmi o da repentine preoccupazioni, come del resto nel libro è scritto in più occasioni. Sono poche le vere novità, certamente molte di più sono diventate le variabili da tenere in considerazione quando si partecipa ad una trattativa oppure si redige un contratto.


Cosa si intende per “proprietà intellettuale”?

Il concetto non coincide con quello di diritto d’autore. Secondo la dottrina più autorevole, si fa riferimento alla proprietà intellettuale quando si cerca di elaborare una categoria giuridica superiore, che abbracci in sé diritto industriale e diritto d’autore. Il riferimento normativo è dato dall’articolo 2, punto viii) del Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) del 14 luglio 1967 che appunto qualifica la proprietà intellettuale come “tout les … droits afférents à l’activité intellectuelle dans les domaines industrielles, scientifiques, littéraire et artistique”. Purtroppo non è, ormai, molto semplice distinguere le rispettive ipotesi per così dire “marginali” del diritto d’autore e del diritto industriale. Ad esempio, la legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi protegge anche i cosiddetti programmi per elaboratore, che molti ritengono per lo meno più affini alle categorie del diritto industriale (nel quale si trovano i brevetti per invenzioni, i marchi registrati, eccetera). Scegliere una tutela autoriale oppure industriale ha degli effetti importanti sotto due profili essenziali: modalità (dunque procedure) per ottenere la tutela, termini (cioè tempi) della tutela. Come anche dicono le stesse espressioni, il diritto industriale è più vicino alle esigenze dell’imprenditore, quello d’autore alle esigenze di chi crea l’opera. Quindi non è irrilevante collocare un bene protetto in una categoria piuttosto che nell’altra.


A quando risalgono le testimonianze della presenza dei primi diritti d’autore?

Come tutti i diritti, anche quelli di autore in quanto tali richiedono un riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico (dello Stato se si vuole). Al di là del gusto storico del precedente più antico ad ogni costo, si può affermare tranquillamente che il copyright (omologo ma non identico al diritto d’autore) nasce in Inghilterra con lo Statute of Anne del 1710, mentre per il droit d’auteur occorre attendere la normativa francese del 19 luglio 1793 (c’era già stato un decreto dell’Assemblea Costituente del 19 gennaio 1791, che attribuì all’autore il diritto di autorizzare la rappresentazione delle proprie opere teatrali). Nella fattispecie, e nel libro si trova un’ampia panoramica - anche protostorica - della sua genesi, il diritto d’autore viene strettamente correlato alla pubblicazione dell’opera musicale, intesa proprio come stampa od edizione grafica, che difficilmente si può collocare in periodo antecedente l’invenzione di Johann Gutenberg, che si materializzò tipograficamente con “La Bibbia a 42 Linee” (strutturata sulla base della Vulgata) - pare - il 23 febbraio 1455 in quel di Magonza, con messa in vendita del libro a Francoforte. Da lì il decollo delle edizioni e così via...

 


Come la mettiamo con le nuove tecnologie digitali?
La risposta non può che ricalcare parzialmente quella riferita ad Internet. Per chi non è giovanissimo, la videoregistrazione domestica (Betamax e VHS) è stata più rivoluzionaria del DVD; lo stesso poteva dirsi quando fu introdotto il cosiddetto “disco 45 giri”. Prima delle illecite duplicazioni in digitale, sono esistite quelle analogiche, fin dagli anni sessanta con la vendita sottobanco delle cassette MC7 su cui erano registrati i successi della hit parade. Diciamo che la tecnologia è sicuramente uno dei fattori che – più di quanto accade in altri ambiti del diritto – impone al professionista di essere aggiornato anche nella comprensione delle tecnologie per poter familiarizzare con le stesse onde poterle correttamente inquadrare giuridicamente, con tutte le implicazioni, le derivazioni e le devianze di usi e sfruttamenti che ne derivano e che vanno sempre ricondotte ad istituti esistenti in mancanza di normative adeguate, idonee e moderne.

 


Come è possibile proteggere un’idea? Quali sono i passi da fare?
L’idea in sé non può essere protetta. Si può proteggere solamente la sua estrinsecazione in un’opera dell’ingegno. La protezione delle opere può variare a seconda del tipo di “bene” in discussione. Certamente esistono più possibilità di trovarsi con un “format televisivo” non protetto che non con un proprio quadro. Quando ciò è possibile, il modo migliore di tutelarsi è quello di una certificazione della esistenza dell’opera, della sua paternità e della sua datazione certa. Però depositare presso un notaio copia dello spartito e del testo di un’opera musicale può non essere efficace come depositare la stessa opera presso una Sezione della SIAE, che l’opera sia edita od inedita (l'addetto dell’Ufficio Dichiarazioni le assegna un numero di repertorio e funge, stante la natura di ente pubblico dell’ente, da certificatore ad hoc). Quindi occorre chiedersi, caso per caso, quale sia il modo più efficace.

 


Cosa consiglierebbe ad un giovane scrittore che si accinge a spedire il proprio manoscritto alle case editrici?
Ormai i casi letterari di opere di successo che hanno circolato in forme “semi-artigianali” (dalle fotocopie dei libri di Moccia senza contratto, a certi romanzi scaricabili a pagamento o meno da siti Internet), ma anche il primo romanzo di Harry Potter non è stato un successo immediato, inducono a non dare molti consigli per ottenere il successo. Diciamo che il consiglio è sempre di identificare la propria opera in modo che sia certa la sua paternità e la sua data di creazione (per cercare di evitare rischi di appropriazione; si torna alla domanda precedente) e, probabilmente, una piccola tiratura in proprio o un print on demand può aiutare anche sotto il profilo cosiddetto del cominciare a farsi notare da editori e pubblico.

 


Come comportarsi di fronte ad un plagio?
E’ un altro argomento non proprio agevolmente sintetizzabile, poichè la gamma di possibilità è pressochè indefinita, se non infinita, nonostante il “detto popolare” delle 8 battute od il mondo delle 7 note... Se si ritiene di averlo subito, occorre preoccuparsi di dare la prova che il plagio effettivamente esiste in danno alla propria opera. Attenzione, però, l’esito della controversia potrebbe anche portare alla conclusione per cui l’opera che si sostiene essere stata plagiata sia dichiarata non originale, non nuova e quindi non creativa - proprio rinvenendo precedenti possibilmente simili, analoghi o affini (fu proprio il caso Michael Jackson versus Al Bano, descritto nel libro in argomento) - e, quindi, non sarebbe suscettibile di protezione legale. Quindi, prima di attaccare occorre essere certi di potersi anche difendere bene per cui si consiglia di consultare dapprima un perito musicologo, esperto anche di storia dei generi musicali, che non conosca solo i linguaggi musicali,  che possono trare in inganno... talora fatale.